Reato con evento differito: deve trovare applicazione il regime sanzionatorio vigente al momento della condotta. Cass. Pen. SS.UU. 19.7.2018 (Pittalà)

 

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente fornito un'innovativa risposta al seguente quesito: "se a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell'evento".

In data 19 luglio 2018, è stato ufficializzato, con un comunicato del servizio novità della Suprema Corte, l'esito del giudizio deferito alle Sezioni Unite: nel caso descritto "trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta".

La decisione rappresenta un'importante segnale di svolta e si orienta verso un auspicabile cammino che riconosca finalmente gli effetti distorti che si generano allorquando, in ragione del verificarsi dell'evento naturalistico del reato, l'azione penale interviene a distanza di lungo periodo rispetto alla condotta delittuosa.

Il campo della responsabilità penale per omicidio colposo è certamente quello più direttamente coinvolto ed il pensiero di chi scrive, da tempo impegnato in processi penali per malattie professionali e decessi conseguenti all'esposizione a fibre di amianto in ambiente lavorativo, si focalizza inevitabilmente sulle difficoltà in termini di reperimento della prova e sull'iniquità derivante dall'applicazione di regimi sanzionatori certamente più severi di quelli vigenti al momento della condotta contestata.

I tempi non sono certamente ancora maturi per un'ulteriore riflessione che conduca anche al superamento del principio per cui i termini di prescrizione del reato con evento differito possano iniziare a decorrere dalla cessazione della condotta piuttosto che dall'evento naturalistico che si verifica a distanza di decine di anni.

Il riconoscimento dell'inapplicabilità del regime sanzionatorio più severo intervenuto dopo la condotta (tema indubbiamente collocabile nell'ambito del diritto penale sostanziale) può tuttavia rappresentare un punto di partenza per prendere consapevolezza che non meno serie e gravi sono le conseguenze che si producono allorquando un soggetto viene sottoposto a processo e condannato per una condotta risalente nel tempo dalla quale solo dopo diverse decine di anni è derivato un evento che integra la fattispecie delittuosa.

La difficoltà di reperimento di prove a discarico (che permea la ratio dell'istituto della prescrizione) dovrebbe suggerire soluzioni alternative che diano concreta attuazione ai principi cardine del diritto penale. Non solo sotto il profilo sostanziale dei limiti edittali della pena  applicabile ma anche sotto il profilo delle cause estintive del reato, legate non solo al trascorrere del tempo dalla data di commissione del reato ma, guarda caso, anche al limite edittale della pena in astratto applicabile.