LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: ESCLUSA LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE AI FINI DELLA CONFISCA IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO.


Con la sentenza in commento - avente ad oggetto il tormentato tema della confisca obbligatoria in ipotesi di reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione - si è definitivamente sancito l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato, ai sensi del disposto di cui all'art. 129 c.p.p., con correlativo tassativo divieto di prosecuzione dell'attività istruttoria dibattimentale.

Questi i principi sanciti dal Supremo Collegio:"La confisca  di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione sono tenuti, in applicazione dell''art. 578 bis c.p.p., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001".

L'indicazione dei richiamati principi, per vero, è stata stimolata dal deferimento alle Sezioni Unite di una questione decisamente più circoscritta.

Le Sezioni Unite erano state chiamate a valutare la possibilità, in sede di giudizio di cassazione, di contestuale declaratoria di prescrizione e di remissione al giudice di merito per specifica valutazione sulla proporzionalità della confisca rispetto all'abusiva lottizzazione realizzata (in aderenza al principio sancito in seno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la Sentenza 28.6.20219, G.I.E.M. S.r.l. ed altri C. Italia).

Dopo aver ritenuto ammissibile (ma infondato) il ricorso proposto dagli imputati del reato di lottizzazione abusiva (per il quale era intervenuta sentenza di condanna, con contestuale confisca, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio) la Suprema Corte a Sezione Unite, con una decisione di ampio respiro, ha chiaramente riaffermato "la valenza rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posta dall'art. 129, comma 1. c.p.p., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti latu sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso."

Orbene, posto che dal tenore letterale dell'art. 44 d.P.R. 380 del 2001 non emerge un tal obbligo a carico del giudice, è da ritenersi assolutamente preclusa ogni ulteriore attività istruttoria che si compia a valle dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale del reato.

In termini più ampi, invero la Corte sottolinea come la norma di cui all'art. 129 c.p.p. "sia frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi".

Sulla base di tale presupposto interpretativo, che evidenzia la matrice garantista della norma, apparirebbe del tutto incoerente un'opzione ermeneutica che, da un lato, finirebbe per accogliere la possibilità di derogare alla norma per la necessità di accertare un fatto in vista della confisca, dall'altro, impedirebbe la medesima deroga per un'ipotetica di ricerca di elementi diretti ad escludere la responsabilità penale. 

"In altri termini [sarebbe assolutamente incoerente ed inaccettabile l'opzione per cui] mentre l'assoluzione nel merito potrebbe prevalere unicamente se già emergente con evidenza al momento della maturazione della prescrizione, a fini "sanzionatori", invece, il processo, pur a prescrizione ormai decorsa, dovrebbe, secondo la soluzione non condivisa, ugualmente proseguire."

 

 

 

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Cass. Pen. SS.UU. 13539:20.pdf
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