SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - CASS. PEN. SEZ. IV - 20.02.2020 N. 9216

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla penale responsabilità di un datore di lavoro chiamato a rispondere delle lesioni personali patite da un lavoratore addetto all'impiego di una pressa di stampaggio di componenti plastici.

Il predetto lavoratore, introducendo il braccio sotto la matrice, subiva lesioni traumatiche e da schiacciamento in conseguenza dell'inaspettata ed inusuale anticipata chiusura della pressa, derivante, secondo il costrutto accusatorio, da una cattiva sua manutenzione.

L'imputato veniva giudicato responsabile del reato ascrittogli con sentenza di condanna emanata dal Tribunale Penale di Ancona e confermata in grado di appello dalla Corte di Appello di Ancona.

A seguito di proposizione di ricorso per cassazione, la Suprema Corte, richiamando i principi già espressi a Sezioni Unite, nella nota sentenza 38343 del 24 aprile 2014 nel caso Thyssenkrupp, per cui "il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto", precisava come, nel caso in suo esame, fosse del tutto mancata una corretta analisi di due dei tre necessari presupposti della responsabilità penale.

In altri termini, la Corte, dopo aver precisato che il giudizio di condanna doveva necessariamente superare positivamente il triplice vaglio inerente (i) alla diretta riconducibilità dell'infortunio al malfunzionamento del macchinario, (ii) alla riconducibilità del predetto malfunzionamento alla cattiva manutenzione del macchinario; (iii) alla riconducibilità della cattiva manutenzione del macchinario ad un comportamento omissivo a carico del datore di lavoro, censurava entrambe le decisioni di merito evidenziando come le stesse si fossero limitate all'analisi del solo primo dei tre elementi, limitandosi, in merito agli altri due, a mere affermazioni di principio legate al positivo accertamento relativo al punto sub (i).

Il richiamato pronunciamento si allinea ad una pregevole tendenza giurisprudenziale, sempre più insistente in sede di legittimità costituzionale, che mostra una notevole sensibilità e che mira ad abbandonare vecchi e rigidi automatismi forieri, spesso, di ingiuste attribuzioni di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.