OMICIDIO COLPOSO PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO: SI APPLICA IL REGIME DELLA PRESCRIZIONE VIGENTE AL MOMENTO DELLA CONDOTTA.

A distanza di poco più di due anni dalla pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte sancivano il principio per cui "se a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, [deve] trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, [e non] quello vigente al momento dell'evento" (Cass. Pen., SS.UU., 19.7.2018, n. 40986), la Corte di Cassazione torna sull'argomento estendendo la portata della statuizione anche al regime della prescrizione del reato, in quanto istituto di diritto penale sostanziale.

Il caso sottoposto all'esame della IV sezione della Suprema corte vedeva imputato di omicidio colposo un datore di lavoro il quale, nel periodo che va dal 1974 al 1978, non aveva impedito che una lavoratrice fosse esposta alla pericolosa fibra di amianto. La lavoratrice contraeva una patologia neoplastica correlata all'esposizione ad asbesto e per tale causa decedeva, in data 7 ottobre 2010.

Il reato contestato al datore di lavoro veniva dichiarato estinto per decorso dei termini prescrizionali, in sede di giudizio di appello.

Il calcolo dei predetti termini di prescrizione da parte della Corte di merito avveniva prendendo in considerazione la disciplina vigente al tempo della condotta colposa tenuta dal lavoratore e non quella vigente al momento dell'evento letale occorso alla lavoratrice.. 
Ricorreva avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, rilevando come l'evento delittuoso si fosse consumato solo con la morte della persona offesa e come, pertanto, dovesse trovare applicazione la più severa disciplina della prescrizione operante in tale momento. 

La Corte di Cassazione, richiamando quanto già statuito nel luglio del 2018 a Sezioni Unite, rigettava il ricorso ed evidenziava come, al pari della sanzione penale, anche la disciplina prescrizione, rientrando nel novero delle norme di diritto penale sostanziale, deve essere applicata per come vigente al momento della condotta e non al momento dell'evento, qualora questo sia differito nel tempo.  

Si pone finalmente un freno al discutibile meccanismo che, anche in ragione di molteplici riforme legislative, dilata in modo inaccettabile il tempo necessario al maturare della prescrizione nei processi per esposizione dei lavoratori ad amianto, caratterizzati da uno scollamento temporale veramente smisurato tra la condotta contestata e l'evento naturalistico, tale da compromettere finanche un congruo ed efficace espletamento del diritto alla difesa.

 

 

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Cass. Pen. Sez. IV, 2844:21.pdf
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